HOME – il DDL – Materiali – Agenda
Il DDL “Cieli Blu” è una proposta di Legge POPOLARE del Avv. Frida Chialastri, Questo significa che è libero di qualsiasi spinta (interferenza, istrumentalizzazione??) di partiti politici, grandi aziende o strane fondazioni. I 10 promotori iniziali sono cittadini normali, senza legame político o imprenditoriale e la iniziativa è autofinanziata.
DIVIETO ATTIVITÀ DI INGEGNERIA CLIMATICA (GEOINGEGNERIA): PROPOSTA DI LEGGE AD INIZIATIVA POPOLARE
(Ex Art 71 co 2 Cost.It.)
In accordo con:
• la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sulla diversità biologica del 1992;
• la Risoluzione dell’ Assemblea Generale delle Nazioni Unite sulla protezione dell’ atmosfera AIRES 76/112;
• il Trattato ONU sulla Biodiversità(CBD 1992);
• l’Accordo sulla conservazione e l’uso sostenibile della biodiversità marina nelle aree al di là della giurisdizione nazionale (Bbnj) del 2026;
• Moratoria delle Nazioni Unite COP 10 Nagoya
• La Dichiarazione di Rio sull’Ambiente e lo Sviluppo (1992) –
• Dlg 152/2006 Testo Unico Ambientale
• Art.191 TFUE
• gli Artt 9 co 2 e 41 co 2 della Costituzione Italiana.
PROGETTO DI LEGGE
SCOPI:
1. Per vietare la modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche all’interno dello spazio aereo italiano e per altri scopi
Sia emanata dal Parlamento italiano,
TITOLO
La presente legge può essere citata come “Cieli blu”.
DIVIETO DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI METEOROLOGICHE
(a) IN GENERALE
Chiunque, in una qualsiasi delle circostanze descritte nel comma (b), effettui consapevolmente modifiche meteorologiche nel territorio italiano, compresi i territori e i possedimenti italiani, sarà soggetto alle sanzioni descritte nel comma (c).
(b) CIRCOSTANZE DESCRITTE
Ai fini del comma (a), le circostanze descritte in questo comma sono che:
(1) l’ imputato che ha viaggiato nel commercio interstatale o estero, o ha viaggiato utilizzando un mezzo, un canale, una struttura o uno strumento di commercio interstatale o estero, a sostegno o in connessione con la condotta descritta nel comma (a);
(2) l’ imputato che ha utilizzato un mezzo, un canale, una struttura o uno strumento di commercio interstatale o estero a sostegno o in connessione con la condotta descritta nel comma (a);
(3) l’ imputato che ha trasmesso nel commercio interstatale o estero qualsiasi comunicazione relativa o a sostegno della condotta descritta nel paragrafo (a) utilizzando qualsiasi mezzo, canale, struttura o strumento del commercio interstatale o estero o nel commercio interstatale o estero o che lo influenza con qualsiasi mezzo o in qualsiasi modo, inclusi computer, posta, filo o trasmissione elettromagnetica;
(4) la condotta descritta nel paragrafo (a) si è verificata all’interno della giurisdizione marittima e territoriale speciale dell’Italia, della giurisdizione speciale del Territorio italiano o di qualsiasi territorio o possesso dello Stato italiano;
(5) la condotta descritta nel comma (a) si è altrimenti verificata o ha interessato il commercio interstatale o estero.
C) SANZIONI
ART. 1 SANZIONE PENALE
Chiunque violi individualmente o in associazione con più individui, il comma (a) sarà multato non più di euro 100.000 per ciascuna violazione, incarcerato per non più di 5 anni, o entrambe.
Qualunque Ente e/o Associazione nazionale ed internazionale che violi il comma (a) sarà multata per euro 100.000 per ciascuna violazione,ed i Presidenti Amministratori, Delegati, incarcerati non più di 5 anni, o entrambe.
ART. 2 SANZIONE CIVILE
L’ ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile), in coordinamento con il Ministero dell’ Economia e delle Finanze potrà imporre una sanzione civile di non più di 10.000 euro per ciascuna violazione del comma (a), in aggiunta a qualsiasi altra sanzione prevista dalla legge.
L’accertamento delle violazioni verrà notificato al vettore o soggetto interessato, con l’emissione di ordinanze-ingiunzioni da parte delle Direzioni Aeroportuali ENAC.
ART. 3 – VIOLAZIONI RIPETUTE
Ogni caso di iniezione, rilascio, emissione o dispersione ai sensi della sottosezione (a) costituisce una violazione separata di tale sezione.
ART. 4 – SEGNALAZIONE E INDAGINE
(a) SEGNALAZIONE AL PUBBLICO
(1) ISTITUZIONE DEL SISTEMA — L’ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile), in coordinamento con l’Amministrazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’ Amministrazione dell’ ENAV (Ente Nazionale Assistenza Volo) e con l’ Amministrazione della Difesa dell’ Areonautica Militare, del Ministero degli Interni, con ‘ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e con il sistema SNPA, che include le ARPA/APPA regionali/provinciali, con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) segnaleranno qualsiasi sospetta violazione che si ritiene si sia verificata ai sensi della sottosezione (a e b2).
ART. 5 – ABROGAZIONE DELLE LEGGI ESISTENTI
(a) LEGGE STATALE/LEGGE REGIONALE — Qualsiasi disposizione di una legge statale e/o ad essa equiparata o regionale, che autorizzi o richieda modifiche meteorologiche, incluso un requisito di licenza o un permesso per tali modifiche meteorologiche, è abrogata.
Nella presente legge:
(1) ATMOSFERA — Il termine “atmosfera” indica l’involucro gassoso che circonda
la Terra, compreso tutto lo spazio aereo all’interno della giurisdizione territoriale dell’
Italia.
ART. 6 – MODIFICA DEL TEMPO
(A) IN GENERALE — Il termine “modifica del tempo” significa qualsiasi iniezione, rilascio, emissione o dispersione di una sostanza chimica, di un composto chimico o di una sostanza, o trasporto di un apparato nell’atmosfera con l’espresso scopo di: (i) produrre un cambiamento artificiale nella composizione, nel comportamento o nella dinamica dell’atmosfera; o (ii) influenzare la temperatura, il tempo, il clima o l’intensità della luce solare.
(B) ESEMPI — Tale termine include: (i) geoingegneria; (ii) inseminazione delle nuvole; (iii) modifica e gestione della radiazione solare; e (iv) il rilascio di un aerosol nell’atmosfera per influenzare la temperatura, le precipitazioni o l’intensità della luce solare.
ART. 6 – DATA DI ENTRATA IN VIGORE
La presente legge entrerà in vigore 90 giorni dopo la data di promulgazione.


